Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 2, comma 1, e del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2006, 1.800.000 euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.